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Art. 17 - profili formativi dei contratti di apprendistato

  1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le Province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.
  2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.
  3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
  4. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda.

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