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Apprendistato

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Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 )

L'apprendistato ha da sempre svolto un ruolo centrale nelle politiche occupazionali e degli interventi formativi, rappresentando non solo uno strumento di promozione dell'occupazione giovanile, ma anche un mezzo per l'integrazione tra i sistemi scuola, lavoro e formazione.

Il contratto di apprendistato, introdotto per la prima volta dall’articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni, in particolare dalla legge 24 giugno 1997 n.196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosiddetta “legge Treu”, che lo ha individuato come strumento per favorire l’occupazione giovanile, poi dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), c.d. “decreto Biagi”, con il quale diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità necessari per lo sviluppo delle competenze del lavoratore e per la produttività del lavoro.

In particolare il “decreto Biagi” ha definito il contratto di apprendistato secondo tre tipologie:

  • apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 18 anni (successivamente, con l’innalzamento dell’obbligo scolastico, l’età minima al lavoro è stata portata a 16 anni) (art. 48);
  • apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (art. 49);
  • apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, destinato ai giovani di età compresa tra 18 anni e 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore (art. 50).

Le procedure applicative delle tre tipologie di apprendistato sono contenute nell’art. 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

La Giunta regionale, in attuazione all’art. 17, comma 2, della richiamata l.r. 2/2005, con deliberazione n. 976 del 1/08/2005, ha approvato la disciplina applicativa dell’apprendistato professionalizzante e con successive deliberazioni ha approvato i profili formativi relativamente alle diverse aree professionali.

Il legislatore nazionale è intervenuto successivamente sulla materia, rendendo necessari adattamenti della disciplina regionale, cui la Giunta regionale ha corrisposto con la modifica dei propri atti amministrativi. Di recente la materia è stata oggetto di riordino mediante il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, che abroga la legge 25/1955, l’art. 16 (Apprendistato) della “legge Treu” del 1997, nonché il capo I del titolo VI, del decreto legislativo 276/2003 contenente la disciplina del contratto di apprendistato secondo le tre tipologie sopra descritte, prevedendo un regime transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore (scadenza 25 aprile 2012).

Il Testo unico definisce l’apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti di lavoro stipulati a livello nazionale o interconfederale (artt. 1 e 2) e mantiene la classica suddivisione delle tre tipologie di contratto innovandole, che ora sono così definite:

  • apprendistato per ottenere la qualifica e il diploma professionale, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni. La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti dall’art. 3. Tali principi, parzialmente diversi da quelli che disciplinavano il previgente apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sono:
    • definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
    • previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
    • rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Inoltre, rispetto all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, cambia il limite di età innalzato a 25 anni e la durata massima del contratto che da tre anni è elevata quattro nel caso di diploma regionale quadriennale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni per il conseguimento di una qualifica professionale mediante assunzione in tutti i settori di attività, pubblici e privati. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque superare tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 4);
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca, destinato ai giovani che dai 18 ai 29 anni intendono acquisire un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari, e dell’alta formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Per tale tipologia di apprendistato, a differenza di quello disciplinato dalla normativa previgente, è prevista l’assunzione in tutti i settori di attività, anche pubblici, nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali (art. 5).

Tra l’altro, il Testo unico prevede che:

  • il contratto di apprendistato può essere utilizzato anche per assumere lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (art. 7, comma 4);
  • la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore decreto medesimo (art. 7, comma 8);
  • la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere non può essere superiore a tre anni, ad eccezione dei contratti relativi alle figure professionali dell'artigianato per i quali la durata massima è di cinque anni (art. 4).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare n. 29 del 2 novembre 2011, fornendo in tal modo i primi chiarimenti operativi circa l'avvio del nuovo testo unico sull'apprendistato per le tre tipologie previste dal decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, nonché per la gestione della fase transitoria.

Apprendistato professionalizzante o di mestiere (ex art. 4 del D.Lgs n. 167/2011)

Dal 26 aprile 2012 è immediatamente operativa la tipologia di apprendistato professionalizzante o di mestiere per i settori o macrosettori economici dove la contrattazione collettiva o gli accordi interconfederali hanno recepito il T.U. e regolamentato la parte di propria competenza. L’operatività - quindi le assunzioni - sono possibili a prescindere dalla regolamentazione regionale per la parte che riguarda l’offerta formativa pubblica (120 ore massimo nel triennio).
A mero titolo indicativo ma non esaustivo si elencano gli accordi (collettivi o interconfederali) che fino al 14.05.2012 hanno recepito il T.U. :

  • ARTIGIANATO (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI)
  • CREDITO (ABI)
  • TRASPOSTI E LOGISTICA
  • COOPERATIVE (UNCI CONFSAL)
  • CONFAPI (PMI)
  • COOPERATIVE (LEGACCOP, AGCI, CONFCOOPERATIVE)
  • SETTORE LEGNO (FEDERLEGNOARREDO)
  • REVISIONE LEGALE (REVISORI CONTABILI ASSIREVI)
  • INDUSTRIA (CONFINDUSTRIA)
  • TURISMO (FIPE, FEDERALBERGHI )
  • GOMMA PLASTICA
  • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN SOMMINISTRAZIONE (ASSOLAVORO)
  • PUBBLICI ESERCIZI (CONFESERCENTI)
  • COMMERCIO (CONFCOMMERCIO)
  • STUDI PROFESSIONALI (CONFPROFESSIONI )
  • COOPERATIVE SOCIO-SANITARIE
  • TRASPORTI E LOGISTICA PER LE PICCOLE, MICRO E MEDIE IMPRESE (CONFINPRESE TRASPORTI)

In data 4 maggio 2012 è stato siglato un accordo per il settore della PANIFICAZIONE tra Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, l'Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti, e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil.

In data 4 maggio 2012 è stato siglato, tra Federcasse e le organizzazioni sindacali (Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito e Uilca), un Accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante nel settore del Credito Cooperativo, in applicazione del TU Apprendistato.


Vecchia Normativa (D.Lgs. n. 276/2003)



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